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Atto costitutivo

 

ASSOCIAZIONE

Cerchio di donne

 in viaggio con l’ostetrica

 

STATUTO

Data 22/01/2013

 

 

Art. 1 Denominazione e sede

1. E’ costituita, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile, L. n. 383/2000 e del l’art. 148 del Dpr n. 917 del 1986 e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale che assume la denominazione “Cerchio di donne”, di seguito per brevità detta Associazione

L’Associazione ha sede legale in via Vedriani 15, Casinalbo 41041 – Modena. Il trasferimento della sede sociale non comporta una modifica statutaria purché la sede rimanga nel medesimo comune.

 

Art. 2 Scopi e Finalità

1. L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 Essa opera con le seguenti finalità:

-Offrire informazioni e sostegno in modo da promuovere la scelta informata riguardo gravidanza, nascita e accadimento.

-Rendere le evidenze scientifiche in ambito ostetrico fruibili e comprensibili a tutti.

-Rendere protagonista la coppia, riposizionare la donna e il suo bambino al centro dell’evento nascita.

-Promuovere la salute della donna in tutti cicli della sua vita.

-Valorizzare il femminile e favorire una presa di coscienza della donna e del suo corpo attraverso l'informazione.

-Favorire e migliorare i rapporti e le relazioni tra le ostetriche presenti sul territorio e le ostetriche ospedaliere arricchendo così le competenze specifiche di entrambe le parti e fornendo dei servizi migliori per gli utenti che ne usufruiscono.

-Promuovere e organizzare eventi formativi volti a creare le basi per un sapere condiviso tra ostetriche operanti sullo stesso territorio.

-Creare una rete di donne che si sostengano e si aiutino non solo all'interno dell’esperienza della maternità e dell’educazione dei figli, ma durante tutto l'arco della vita.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

-Organizzare conferenze, seminari e convegni.

-Organizzare corsi e incontri, di gruppo e individuali. 

-Organizzare laboratori esperienziali e cineforum.

-Organizzare feste ed eventi ludici per favorire le relazioni tra i soci.

-Collaborare con associazioni ed enti che hanno le medesime finalità.

-Progettare, organizzare o gestire in proprio o in rapporto contrattuale con terzi, ogni attività connessa e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

 

2. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata da terzi.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, società, associazioni ed enti (per mezzo dei propri rappresentanti legali) risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a)condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione;

b)accettano il presente statuto e ogni eventuale regolamentazione interna;

c)prestano la propria opera per sostenere l’attività dell’Associazione.

 

2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione contenente:

-nome e cognome, o denominazione in caso di soggetto diverso da persona fisica, luogo e data di nascita e codice fiscale;

-dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi riportate nonché alle deliberazioni degli organi sociali;

-consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196 del 30/06/2003 per ogni finalità attinente alle attività dell’Associazione;

-sottoscrizione;

-in caso di richiesta da parte di un’aspirante socio minorenne, la domanda dovrà essere sottoscritta da un’esercente della potestà genitoriale, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.

 

3. È compito del Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda venisse respinta, il rigetto dovrà essere motivato.

 

4. I soci minorenni acquisiranno il diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, solo al compimento della maggiore età.

 

5. Il versamento della quota non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi , né per successione a titolo particolare né a titolo universale.

 

6. I versamenti non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato in Associazione nemmeno in caso di scioglimento della stessa né in caso di morte, estinzione, recesso od esclusione dall’Associazione.

 

7. L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per perseguire i propri fini.

8. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

 

Art. 4 Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti:

-all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

-al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo;

-al versamento di eventuali quote suppletive;

-ad avere un comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione che sia animato da spirito di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 5 Diritti dei soci

1. Salvo quanto previsto all’art. 3 n. 4 a ciascun socio spetta il diritto:

-di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti;

-a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

-ai soci non spetterà retribuzione alcuna, in quanto l’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati salvi i casi di cui all’art. 2 punto n. 2

 

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

 

2. Il recesso del socio avrà effetto dalla data di avvenuta comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda presentata al Consigli Direttivo.

 

3. Il socio sarà escluso dall’Associazione  al verificarsi dei seguenti fatti:

-mancato versamento della quota annuale o qualsivoglia quota deliberata dal Comitato Direttivo nei modi e nei tempi previsti al paragrafo che segue;

-non ottemperi a quanto previsto all’art.  4 del presente Statuto;

-che svolga o tenti di svolgere attività in conflitto di interessi coi fini perseguiti dall’Associazione;

-che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

 L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo, previa contestazione per iscritto degli addebiti e concessione di un termine per la difesa essa dovrà poi essere comunicata, a mezzo lettera, all’interessato. La delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

 

4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta automatica decadenza dalla qualità di socio senza necessità di alcuna formalità.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

 

5. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

Art. 7 Organi dell’Associazione

1. Sono Organi dell’Associazione:

a)l’Assemblea degli associati;

b)il Consiglio Direttivo;

c)Il Presidente;

 

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 8 Assemblea

1. L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

All’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

 

2. Ciascun socio può esprimere un solo voto in assemblea. È altresì ammesso il voto per delega. A ciascun socio non potranno essere conferite più di una delega di voto per ciascuna Assemblea.

 

3. Nelle delibere riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

 

4. L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, oppure quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o qualora sia chiesta la convocazione da parte di almeno (percentuale) dei soci, nelle modalità che, in alternativa tra loro, seguono:

-avviso scritto da inviare ai soci tramite posta elettronica o comunicazione telefonica almeno 10 giorni prima;

La comunicazione di convocazione dell’assemblea dovrà contenere data, ora e luogo della seduta e l’ordine del giorno di quest’ultima.

 

5. L’assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

-elezione del Consiglio Direttivo;

-approvazione del rendimento economico finanziario;

-approvazione delle linee programmatiche dell’attività da svolgere;

-deliberazione in merito all’esclusione dei soci;

-decide in merito all’operato del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

La seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice tenendo conto anche del voto per delega.

 

6. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

L’Assemblea straordinaria è valida se in prima convocazione sono presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto tenendo conto anche dei voti per delega; dalla seconda convocazione in poi non è più richiesto alcun quorum costitutivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria saranno prese a maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

 

7. Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle delibere assembleari.

 

Art. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero di membri compreso fra un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

 

2. il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.

 

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

4. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto  il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio non procederà con alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà la nomina dei sostituti.

Nel caso in cui vengano a mancare un numero di Consiglieri pari o superiore alla metà dei componenti del Consiglio, il Presidente convocherà l’Assemblea per le nuove elezioni.

In ogni caso la carica dei Consiglieri eletti in sostituzione scadrà allo scadere del Consiglio Direttivo di cui sono membri

 

5. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente , il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

 

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

 

7. Le sedute saranno valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. È vietato

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario e verranno conservati agli atti.

 

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta al Consiglio:

-fissa l’ammontare della quota annua associativa;

-delibera sulla necessità di ricorrere al versamento, da parte dei soci, di ulteriori quote aggiuntive rispetto alla quota annua. Tale delibera conterrà l’importo, le modalità ed il tempo dei versamenti;

-curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

-redigere il rendiconto economico-finanziario;

-predisporre gli eventuali regolamenti interni;

-deliberare circa la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

-delibera in merito all’ammissione alla qualità di socio ad esso presentate; delibera, altresì sulle richieste di recesso da parte del socio;

-deliberare in merito l’esclusione degli associati salva successiva ratifica da parte dell’Assemblea;

-nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

-compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

-vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

 

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed alle Autorità.

Ha i seguenti compiti:

-presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci,

-stabilire l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo,

-coordinare l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione,

-curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta la Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 11  Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 12 Libri dell’Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:

-libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

-libro dei verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

-libro delle riunioni del Collegio dei Revisori (se presente).

Tali libri sono consultabili e se ne possono fare copie  a spese del richiedente.

 

Art. 13 Rendiconto economico finanziario

1. L’esercizio sociale si chiude si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto economico deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro tale data il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto, che dovrà poi essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Art. 14 Risorse economiche – Fondo Comune

1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

-quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, eredità, donazioni e legati;

-contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

-contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

-entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

-erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

-proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche  di natura formativa, culturale, commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionale.

-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

-altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

 

Art. 15 Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre che la votazione sia effettuata secondo le modalità previste all’art. 8 n. 5 6.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli associati.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

Art. 16 Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Art. 17 Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà competente il Foro di Modena.

 

 

Art. 18 Norma Finale

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, della L. 383/2000 e dell’art. 148 del Dpr n. 917 del 1986 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia e successive modifiche.

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